PERMESSO UNICO LAVORO: ESTESO L’ACCESSO ALL’ASSEGNO DI MATERNITÀ

La legge europea da ultimo approvata, entrata in vigore il 1 febbraio 2022, ha ampliato la platea di possibili percettori dell’assegno di maternità. Vediamo di cosa si tratta. 

Che cos’è l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui?

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) a chi non ha versato abbastanza contributi per fruire dell’assegno di maternità ordinario. L’importo per l’anno 2022 è pari a euro 2.183,77, che spettano in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.

Come è stato modificato l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui?
L’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. 

In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):

1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;

2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;

3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;

4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

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