IL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è una tappa molto attesa da tanti cittadini stranieri legittimamente residenti in Italia. Ma quali sono le condizioni per ottenerlo? Vediamolo insieme. 

Chi può richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

  • Possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo i cittadini stranieri in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere di qualunque tipo, tranne:
  • permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale;
  • permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari;
  • permesso di soggiorno di breve durata;
  • titolo di soggiorno in possesso di cittadini stranieri che godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Inoltre, per richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario dimostrare la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 6.079,45 euro per il 2022).

Da ultimo, è necessaria la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei  parametri  minimi

previsti  dalla  legge  regionale  per  gli   alloggi   di   edilizia residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità  sanitaria locale competente  per  territorio. 

È necessario conoscere l’italiano per ottenere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Sì, la legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza), ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso per lungo soggiornanti lo straniero deve anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

  • con una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti, ovvero: Università Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Universita’ per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
  • con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
  • dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un’università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
  • frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un CTP, al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.
  • riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;
  • attestazione che l’ingresso in Italia e’ avvenuto ai sensi dell’art. 27 sull’Immigrazione per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o dipendente di organi di stampa;
  • superando il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2.

In mancanza di certificazione della conoscenza dell’Italiano, pertanto, per ottenere il permesso CE di lungo periodo occorrerà sostenere un apposito test.

Per sostenere il test lo straniero deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. 

Il titolare di protezione internazionale può richiedere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? 

Sì, il permesso per lungosoggiornanti può essere richiesto anche dal titolare di protezione internazionale. Ai fini del  rilascio , inoltre, non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità alloggiava. 

Quanto dura il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Dopo la riforma operata dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido per dieci  anni  e,  previa presentazione della relativa domanda corredata di  nuove  fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto, la validità del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.  Il  permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  in  corso  di validità costituisce documento di identificazione personale. 

Chi non può ottenere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.

L’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.

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