ASSEGNO UNICO E ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI: CHIARIAMO QUALCHE DUBBIO

Il 6 Aprile 2021 il Parlamento ha approvato una legge (n. 82) che prevede l’erogazione di un contributo per i nuclei familiari con figli a carico per un periodo che va dal 7° mese di gravidanza fino al ventunesimo anno d’età.

La maggiore novità di questa legge è l’applicazione universale e progressiva del contributo. Essa include infatti anche i lavoratori autonomi e i disoccupati che erano precedentemente esclusi dalla vecchia normativa sugli assegni familiari.

Nell’attesa dei decreti legislativi che attueranno la legge di cui sopra, il governo ha emanato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

Requisiti

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi figli adottivi o in affido preadottivo.

Primo e principale requisito è non avere diritto agli attuali assegni familiari.

Inoltre è necessario che sussistano cumulativamente i seguenti requisiti, dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Importi

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Per chi già percepisce gli assegni familiari, il decreto-legge prevede, sempre per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di  euro  37,5  per  ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e  di  euro  55  per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Presentazione delle domande

La domanda va presentata dal genitore richiedente, entro il 31 dicembre 2021.

La stessa va inoltrata all’Inps, una sola volta per figlio, con accesso diretto al sito web, con PIN personale o Spid, o tramite patronato.

Alle domande pervenute entro il 30 settembre 2021 verranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire da luglio 2021.

Compatibilità dell’Assegno Temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  2. assegno di natalità;
  3. premio alla nascita;
  4. fondo di sostegno alla natalità;
  5. detrazioni fiscali per i figli a carico;
  6. assegni familiari previsti a favore degli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Dott.ssa Teresa Ballerini