DALLA PROTEZIONE UMANITARIA ALLA PROTEZIONE SPECIALE: IL RUOLO DEL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE.

La protezione umanitaria, nella sua concezione originaria, era prevista nell’ordinamento italiano dal combinato disposto dell’art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 e dell’articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998 (d’ora in poi TUI).

L’articolo 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva (e prevede tutt’ora) che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale ma riscontrasse comunque l’esistenza di “gravi motivi di carattere umanitario”, dovesse trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 TUI.

Tale norma prevedeva quale condizione del rilascio l’esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dovevano intendersi come situazioni di vulnerabilità ugualmente meritevoli di protezione alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.

 

Da ciò derivava una forma di tutela caratterizzata dall’elemento della residualità, in quanto veniva applicata nei casi in cui non era possibile riscontrare gli elementi tipici per il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria,  e dell’atipicità, in quanto non vi era un elenco tassativo delle fattispecie nelle quali poteva essere riconosciuta. La si definiva “clausola aperta”, da riempire di contenuti in relazione alla peculiarità del caso concreto.

Era anche considerata norma di chiusura del sistema in quanto capace di dare attuazione al diritto d’asilo sancito dalla Costituzione all’articolo 10 comma 3.

Il d. l. 113/2018 interviene nel panorama normativo con un “taglia e cuci” (più taglia che cuci) volto ad abrogare l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari nella sua accezione di clausola aperta ex art. 5 comma 6, in favore di fattispecie specifiche sotto la denominazione di permessi di soggiorno “speciali”. 

Non è questo il luogo per analizzare i numerosi dubbi di legittimità sollevati da dottrina e giurisprudenza in relazione a questa operazione normativa. Ciò che più interessa è approfondire i dettami dell’ulteriore intervento a modifica del sistema: quello apportato dal d. l. 130/2020.

In primo luogo il nuovo decreto “ripristina” l’art. 5 comma 6 TUI.

In secondo luogo, è stato modificato l’ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall’art. 19 comma 1.1 TUI, estendendolo dal rischio di tortura anche alle ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Inoltre il d. l. 130/2020 introduce un’importante novità, ossia il divieto di espulsione qualora esistano “fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

Dalla lettura del dettato normativo risulta evidente il richiamo all’art. 8 CEDU che sancisce appunto il diritto al “rispetto della propria vita privata e familiare”.

Nelle linee interpretative fornite dalla Corte EDU si evince in primis un obbligo negativo degli Stati contraenti, che si esprime in un divieto d’ingerenza, correlato ad un obbligo positivo di adottare misure volte a garantire il rispetto effettivo della vita familiare e privata. Tutto ciò deve ovviamente trovare un equilibrio che riesca a bilanciare i concorrenti interessi dell’individuo con quelli della collettività.

La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva che comprende l’integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell’identità di un individuo tra cui il nome, il diritto all’immagine, il diritto a che proprie informazioni personali non vengano pubblicate senza consenso. 

Rientra nell’ambito della vita privata anche il riconoscimento della “filiazione biologica” e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

A conclusione di questa prima parte di analisi la Circolare del ministero dell’Interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo – del 19 luglio 2021 interviene a sciogliere alcuni dubbi applicativi relativi al concetto di “vita privata”. La Commissione ritiene debba intendersi quale “diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale”. A sostegno di ciò cita, tra le altre, la sentenza Botta c. Italia, dalla quale si può evincere che per “vita privata” non si debba intendere solo la sfera interna della persona ma anche tutto quello che concerne la sfera pubblica e sociale della stessa.

Dott.ssa Teresa Ballerini

Lascia un commento