DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE: L’INTERPRETAZIONE DELLA CORETE EDU

L’art. 19 del testo unico immigrazione, introducendo la protezione speciale, fa riferimento a un diritto ben noto a livello europeo: il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta di un diritto dai contorni molto ampi, il cui contenuto è vasto e spesso incerto.

Se si focalizza l’analisi sui concetti di vita privata e vita familiare ex art. 8 CEDU emerge fin da subito l’ampia e ricca attività ermeneutica della Corte EDU, che va ben oltre il dettato normativo.

In primo luogo, occorre riscontrare come la nozione di vita familiare venga concepita dalla giurisprudenza in maniera decisamente più restrittiva qualora il ragionamento verta su una questione che vede come protagonisti gli immigrati o meno. Nel primo caso infatti, la nozione di vita familiare è limitata ai soli rapporti tra coniugi e conviventi more uxorio e tra genitori e figli minori mentre, come osservato in dottrina, nel secondo caso la Corte ha ricondotto al concetto di vita familiare anche la relazione tra “near relatives”, come per esempio quella tra nonni e nipoti (v. Corte EDU, Marckx v. Belgium (Grande Camera), App. No. 6833/74, sentenza 13 giugno 1979, par. 45; Scozzari and Giunta v. Italy (Grande Camera) App. No. 39221/98, 41963/98, sentenza 13 luglio 2000, par. 221; Strand Lobben and Others v. Norway (Grande Camera), App. No. 37283/13, sentenza 30 novembre 2017, par. 89).

Secondo i giudici di Strasburgo, le relazioni familiari tra adulti stranieri vanno ricondotte al concetto di vita privata che, come si è visto nel precedente articolo, non si esaurisce nella sfera intima della persona, ma ricomprende tutto ciò che asserisce all’identità sociale.

Una volta accertata l’esistenza e il contenuto di un diritto alla vita privata e familiare su cui il provvedimento statale va ad incidere, la Corte procede, in secondo luogo, ad un’analisi delle limitazioni legittime di tale diritto. Come sancito dall’art. 8 comma 2 CEDU, devono essere stabilite ex lege e la Corte è chiamata ad operare un controllo sulla proporzionalità della misura restrittiva applicata dalle autorità nazionali rispetto al diritto in oggetto. Vi deve essere un bilanciamento tra il diritto dello straniero alla propria vita privata e/o familiare e l’interesse dello Stato a perseguire un interesse legittimo, la tutela dell’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e il benessere economico della comunità statuale, cui è ricondotto il controllo dell’immigrazione.

Quanto detto rileva in relazione a due diversi ambiti: il ricongiungimento familiare e l’allontanamento dal territorio dello Stato. 

La Corte individua due posizioni differenti: quella del settled migrant, titolare di un diritto di residenza, il cui allontanamento è ammissibile solo in presenza di “very serious reasons” e quella dello straniero sin dall’origine consapevole della precarietà del suo status, il cui allontanamento può dirsi contrario all’art. 8 CEDU “only in very exceptional circumstances”.

In conclusione di tale analisi sull’attività ermeneutica della Corte EDU si ritiene utile evidenziare come la Corte tendesse a considerare, in un primo momento, i due concetti di vita familiare e vita privata come indissolubilmente legati o, per meglio dire, come tendesse a dar maggior rilievo nella valutazione alla vita familiare a discapito di quella privata che rimaneva sempre in secondo piano e non meglio definita. Tuttavia, già al tempo diversi giudici rivendicavano l’autonomia e l’indipendenza dei due criteri, sottolineando l’ampiezza del concetto di vita di privata che può ricomprendere al suo interno anche quello di vita familiare ma non il contrario.

Dott.ssa Teresa Ballerini

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