IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE NEL DIRITTO EUROPEO.

Il testo unico immigrazione, quale presupposto per il rilascio della protezione speciale, individua il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ma qual’è il contenuto di questo diritto nell’ordinamento italiano?

Con particolare riferimento alla protezione speciale per integrazione sociale, viene spontaneo chiedersi quali siano le fonti giuridiche di tale istituto. L’art. 19 testo unico immigrazione sembra infatti richiamare l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non solo; la stessa direttiva qualifiche (2011/95/UE) sembra prevedere tale ipotesi quando nel preambolo parla della possibilità per gli Stati membri di riconoscere un titolo di soggiorno ai cittadini di Paesi terzi non in quanto bisognosi di protezione internazionale ma “per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale”.

A far chiarezza su questo punto interviene la Corte di Giustizia dell’UE. Essa afferma che la normativa nazionale che riconosce un diritto d’asilo alle persone la cui condizione non rientra tra quelle previste dalla direttiva qualifiche come “meritevole” di tutela ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è pienamente compatibile con il diritto UE purché la protezione riconosciuta dal diritto nazionale non rientri nel sistema di protezione internazionale previsto dalla direttiva.

È lo stesso diritto UE ad affermare che non esaurisce le tipologie di protezione e la stessa ragion d’essere dell’art. 19 comma 1.1 TUI ricade sul rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dalla normativa nazionale.

Alla luce di ciò e del rinvio operato dal legislatore alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE che non può essere qualificato come un rinvio diretto e incondizionato ne consegue che la nuova protezione speciale non debba considerarsi attratta nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE con tutte le conseguenze del caso, tra cui in particolare l’assenza della competenza della CGUE a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale.

Volendosi ora focalizzare sul sistema interno la prima cosa che si può notare è come la nuova protezione speciale si ponga sicuramente in una condizione di continuità rispetto alla vecchia umanitaria pur apportando non poche novità.

In primo luogo, nella nuova formulazione la necessità di tutelare la vita privata e familiare rileva autonomamente quale elemento ostativo all’allontanamento, mentre nella vecchia protezione umanitaria era connesso alla sussistenza dei “seri motivi di carattere umanitario”. 

Alla luce di ciò deve ritenersi superato, in secondo luogo, anche il giudizio comparativo tra la condizione che la persona avrebbe nel proprio Paese d’origine in tema di rispetto dei diritti fondamentali e la condizione che gli si prospetta nel Paese d’accoglienza, come previsto dalla sentenza 4455/2018 della Corte di Cassazione.

Il giudizio comparativo fondava la sua ragion d’essere sull’esistenza di una condizione di vulnerabilità tale da compromettere il nucleo imprescindibile dei diritti umani fondamentali mentre l’art. 19 comma 1.1 TUI quello che fa è tipizzare un’ipotesi in cui la protezione deve essere riconosciuta in ottemperanza ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e costituzionali di cui all’art. 5 comma 6 TUI. Tale dicitura funge da “clausola di chiusura” del sistema in quanto permette di dar tutela a tutte quelle situazioni atipiche e non definibili dalla legge in cui sussista una condizione di vulnerabilità meritevole.

Per quanto riguarda la situazione tipica prevista di tutela della vita privata e familiare, non è sufficiente rilevarne l’esistenza al fine della protezione ma occorre accertare che il provvedimento di allontanamento determinerebbe un rischio di violazione del diritto alla vita privata e/o familiare del soggetto e tale accertamento deve essere fatto sulla base di criteri indicati dal legislatore.

La protezione speciale così come delineata dal legislatore nazionale sembra essere il risultato dell’incontro di diverse fonti sovranazionali con l’eredità della precedente protezione umanitaria. 

In conclusione, questo nuovo istituto vuole dare e dà una protezione decisamente più ampia di quella riconosciuta dall’art. 8 CEDU, sia sotto un profilo soggettivo, in quanto riconosce il diritto alla tutela della vita privata e/o familiare anche a coloro che si trovano nelle more della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, sia sotto un profilo oggettivo, in quanto il legislatore italiano ha previsto tra le ragioni che possono giustificare l’allontanamento (in violazione del diritto alla vita privata e/o familiare) unicamente le ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, escludendo altre motivazioni come il benessere economico dello Stato, presente invece nell’art. 8 CEDU.

Dott.ssa Teresa Ballerini

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