DECRETO TRASPARENZE: VIA IL PREAVVISO MINIMO NEL CONTRATTO A CHIAMATA

Il decreto trasparenze ha introdotto molte novità nel rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore. Tra le previsioni più interessanti c’è sicuramente la modifica del contratto a chiamata. Secondo alcuni interpreti, infatti, il decreto trasparenze avrebbe cancellato il preavviso minimo che il datore di lavoro deve osservare nel comunicare al lavoratore l’inizio della prestazione. Vediamo perché. 

Cos’è il decreto trasparenze?

Si tratta di un decreto molto atteso, che ha introdotto novità relative al diritto del lavoro, attuando la direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Scopo dichiarato del provvedimento europeo è “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo occupazione più trasparente e prevedibile”.

Quando è entrato in vigore il decreto trasparenze?

Il decreto trasparenze è stato adottato il 29 luglio 2022 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2022. 

Quali novità ha introdotto il decreto trasparenze nel rapporto di lavoro?

Il decreto trasparenze ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro intermittente, alla durata del periodo di prova, ha semplificato la possibilità di svolgere un secondo lavoro, ha imposto un livello certo di prevedibilità dell’organizzazione lavorativa, il diritto di precedenza per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio e la formazione obbligatoria per i dipendenti. 

Quali novità ha introdotto il decreto trasparenze in tema di contratti a chiamata?

A seguito del decreto trasparenze, il contratto a chiamata deve ora contenere i seguenti elementi:

  1. l’indicazione della natura variabile della programmazione del lavoro; 
  2. il luogo e le  modalità  della  disponibilità  eventualmente garantita dal lavoratore; 
  3. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; 
  4. le forme e le  modalità  con  cui  il  datore  di  lavoro  è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione; 
  5. i tempi e le modalità  di  pagamento della retribuzione  e dell’indennità di disponibilità; 
  6. le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; 
  7. le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

 Il punto più interessante è sicuramente il n. 4. Secondo la Fondazione studi consulenti del lavoro (vedasi report), infatti, il legislatore nel modificare la normativa ha rimosso la previsione che obbligava il datore di lavoro a un preavviso di chiamata non inferiore a un giorno lavorativo. Le parti sono ora libere di concordare un qualunque tipo di preavviso, anche ipoteticamente pari a un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 

Un’altra novità concerne l’obbligo in capo al datore di lavoro di indicare nel contratto le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative. Sempre secondo la a Fondazione studi consulenti del lavoro, tale previsione ha lo scopo di contemperare la possibilità per il lavoratore di cumulare altri impieghi, in caso di variabilità della programmazione di lavoro, con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Come richiedere tutela a Bologna in caso di inosservanze da parte del datore di lavoro?

Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato territoriale di Bologna, visitando l’apposito sito web, oppure chiedere aiuto a un avvocato esperto in diritto del lavoro.

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