Decreto flussi 2026: guida alla precompilazione delle domande

La precompilazione delle domande per il decreto flussi 2026 è aperta. Ecco la nostra guida per non commettere errori.

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1. Qual è il periodo di precompilazione delle domande flussi nel 2026?

Il periodo di precompilazione delle domande ai sensi del decreto flussi 2026 ha inizio alle ore 09:00 del 23 ottobre e termina alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

2. Come capire se il datore di lavoro rientra tra i settori produttivi ammessi?

Per comprendere se l’attività produttiva del datore di lavoro rientra tra quelle ammesse ai sensi del decreto flussi, è necessario controllare che il codice ATECO relativo all’impresa figuri all’interno della lista di cui all’allegato 2 alla circolare interministeriale. L’Allegato 2 è scaricabile a questo link. 

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3. Chi deve fare richiesta al Centro per l’impiego e come?

La verifica preventiva presso il Centro per l’impiego deve essere effettuata in relazione a tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare. È dunque esclusa per le sole domande di lavoro stagionale.

La domanda va presentata tramite il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali (scaricabile a questo link) e la verifica si intende esperita con esito negativo se il centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla

richiesta del datore di lavoro. I giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro deve comunicare al Centro per la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta flussi. 

4. Cos’è l’asseverazione e come ottenerla?

Per tutti i settori previsti dal decreto flussi è necessario acquisire l’asseverazione, cioè il documento attraverso cui viene certificata la capacità economica del datore di lavoro in relazione al numero di domande presentate e il rispetto della disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’asseverazione può essere richiesta ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e cioè avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Inoltre, le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri da loro presentate. L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare, ma non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato il 1° ottobre 2024.

Per tutti i comparti lavorativi diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato al netto degli acquisti, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella Circolare INL n. 3 del 5 luglio 20228 e nella Nota INL n. 2066 del 21 marzo 20239.

5. Quante domande possono essere presentate da un solo datore di lavoro?

Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati

fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro) e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

6. Che cos’è il domicilio digitale e come registrarlo?

Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:

INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).

Tale indirizzo diventa il domicilio digitale dell’utente. La registrazione della PEC nelle citate banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.

7. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?

Se intendi presentare una domanda flussi, rivolgerti a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fare la differenza, permettendoti di raccogliere in maniera corretta tutti i documenti necessari e preparare a dovere la precompilazione della pratica.

Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Cesare Battisti 33 e a Pesaro in Viale della Vittoria 161.

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