DECRETO FLUSSI: È POSSIBILE LAVORARE CON IL SOLO NULLA OSTA?

Il d.l. 20/2023 è un provvedimento approvato di recente dal Governo, contenente importanti disposizioni in tema di decreto flussi, protezione speciale e altri aspetti del diritto dell’immigrazione. Una norma in particolare, relativa al nulla osta al lavoro subordinato, somiglia molto a quanto previsto lo scorso anno dal decreto semplificazioni. Vediamo di cosa si tratta. 

Cosa prevedeva il decreto semplificazioni del 2022?

L’art. 42 del d.l. 73/2022 prevedeva, nell’ambito della procedura flussi dello scorso anno, la possibilità per lo straniero in possesso del solo nulla osta di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione e ottenere, di conseguenza, il premesso di soggiorno. In attesa della convocazione da parte della Prefettura era inoltre prevista la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta. Le nuove disposizioni erano previste a favore del cittadino straniero che dimostrasse di trovarsi in Italia alla data del 1 maggio 2022.

Preso atto circostanza per cui, di fatto, la procedura flussi è utilizzata per lo più da stranieri già presenti sul territorio italiano, il precedente governo ha deciso di introdurre questa sorta di “sanatoria”, esonerando dunque i richiedenti dal fare ritorno presso il proprio paese d’origine per poi rientrare in Italia con visto di ingresso.

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Che cosa prevede il d.l. 20/2023 in tema di nulla osta per flussi?

Il d.l. 20/2023 ha inserito un comma 6-bis all’art. 22 del testo unico immigrazione, secondo il quale “nelle more  della  sottoscrizione  del  contratto  di soggiorno  il  nulla  osta  consente  lo  svolgimento  dell’attività lavorativa nel territorio nazionale”. La norma è molto sintetica e non è facile comprendere la sua reale estensione.

Il significato letterale della disposizione indica che, in attesa della convocazione presso lo Sportello unico della Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno, lo straniero può lavorare sulla base del solo nulla osta. Non è certo, però, se il contratto di soggiorno possa essere poi sottoscritto in possesso del solo nulla osta, o sia comunque richiesto il visto. Quest’ultima possibilità sembra poco probabile, perché verrebbe meno l’utilità della norma. Tuttavia, non è possibile dirlo con certezza.

La novella somiglia moltissimo a quanto introdotto lo scorso anno dal decreto semplificazioni ed è dunque possibile che il nuovo governo abbia voluto riconfermare la possibilità di sanare la posizione dello straniero irregolare che ottenga il nulla osta. Tuttavia, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero o di modifiche della disposizione in sede di conversione del decreto legge, l’interpretazione resta oscura.

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