AGGIORNATA LA LISTA DEI PAESI D’ORIGINE SICURI: QUALI SONO E COSA COMPORTA

Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 17 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2023, il governo ha aggiornato la lista dei Paesi sicuri. Vediamo quali sono e cosa comporta. 

Che cosa si intende per paese d’origine sicuro?

È considerato paese d’origine sicuro uno stato, non appartenente  all’Unione  europea, in cui,  sulla  base   del   suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge  al suo interno e della situazione politica generale, si  può dimostrare che, in via generale e costante, non  sussistono  atti  di persecuzione,    tortura  o  altre  forme  di  pena  o trattamento inumano o degradante, né pericolo a  causa  di  violenza indiscriminata  in  situazioni  di   conflitto   armato   interno   o internazionale. 

La designazione di un Paese di  origine  sicuro  può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o  di  categorie di persone e avviene con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell’interno e della giustizia. 

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Quali sono i paesi d’origine sicuri?

Sono considerati paesi d’origine sicuri Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d’Avorio,  Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo,  Macedonia  del  Nord,  Marocco,  Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

Il decreto del 25 marzo scorso ha aggiunto la Costa d’Avorio, il Gambia, La Georgia e la Nigeria alla lista pre-esistente. La procedura paesi sicuri non si applica alle domande presentate dai cittadini provenienti da questi paesi prima dell’entrata in vigore del decreto, prevista per il 09 aprile 2023. 

Cosa comporta provenire da un paese d’origine sicuro?

La provenienza di un richiedente asilo da un paese d’origine sicuro comporta la trattazione della domanda con procedura accelerata, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 25/2008. La questura invia senza ritardo e con priorità la documentazione alla Commissione territoriale, che provvede entro sette giorni all’audizione del ricorrente e decide entro i successivi due giorni. 

Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero proveniente da un paese d’origine sicuro viene respinta automaticamente, a meno che il richiedente non dimostri l’esistenza di  gravi  motivi  per  ritenerlo non sicuro in relazione alla propria situazione  particolare.

Esiste in altre parole, una presunzione legale relativa di sicurezza del paese, che comporta l’inversione dell’onere della prova e può essere superata soltanto attraverso la dimostrazione dell’esistenza di gravi motivi soggettivi che non permettano il rimpatrio del richiedente. 

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