PROTEZIONE SPECIALE: COSA PREVEDE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 20/2023

Che cos’è il d.l. 20/2023?

Il d.l. 20/2023 è un decreto-legge ed è conosciuto come “decreto immigrazione” o “decreto Cutro”. Si tratta di un atto avente forza di legge emanato dal Governo e immediatamente efficace. Ogni decreto-legge deve essere convertito il legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua approvazione, pena la decadenza con effetto retroattivo. L’iter di conversione del d.l. 20/2023 è iniziato e il testo è stato da poco approvato al Senato. La legge di conversione è ora in discussione alla Camera dei Deputati e dovrà essere approvata entro il 10 maggio. È importante sottolineare che il testo della legge, per essere emanato, dovrà essere approvato in una formulazione esattamente identica sia alla Camera che al Senato. Ciò significa che, mancando pochissimo tempo alla scadenza dei 60 giorni, difficilmente la Camera potrà introdurre nuovi emendamenti poiché, in tal caso, sarebbe necessaria una nuova approvazione al Senato.

Cosa prevede la legge di conversione del d.l. 20/2023?

Il d.l. 20/2023 contiene importanti modifiche alla protezione speciale. Ecco il testo così come modificato dal Senato in sede di conversione:

“all’articolo 19 del testo unico immigrazione:  

1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.”

Questa previsione era già contenuta nel d.l. 20/2023 e non è stata modificata. Il fatto che la norma non sia stata alterata contiene un dato molto importante: non è venuto meno il riferimento agli obblighi di diritto internazionale dell’ordinamento italiano di cui all’art. 5 c. 6 del testo unico immigrazione. Ciò significa che, in linea di massima, assume ancora valore ai fini del riconoscimento della protezione speciale il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU. 

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Sarà dunque possibile richiedere tale forma di protezione nel caso in cui il cittadino straniero abbia stabili legami familiari in Italia, disponga di un impiego anch’esso stabile e rischi, in caso di rimpatrio, di versare in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa. 

Inoltre:

“all’articolo 19 del testo unico immigrazione: al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole «la Commissione territoriale trasmette», sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

2.2) il secondo periodo è soppresso.”.

La soppressione del secondo periodo implica, quasi sicuramente, che la protezione speciale non potrà più essere richiesta direttamente al questure.

Infine,  all’articolo 6, comma 1-bis del testo unico immigrazione, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate. Ciò significa che il permesso di soggiorno per protezione speciale, così come quello per cure mediche e calamità naturale, non potrà più essere convertito in lavoro. 

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