CORTE COSTITUZIONALE: VIETATA L’AUTOMATICA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CASO DI ALCUNI LIEVI REATI

La Corte Costituzionale, con la recente e importantissima pronuncia n. 88 del 2023, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del testo unico immigrazione. Vediamo le ragioni e gli effetti di tale decisione.

Cosa si intende per reati ostativi?

Si considerano ostativi quei reati che impediscono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno o ne impongono la revoca. Il testo unico immigrazione ne fornisce un elenco all’art. 4 c. 3: 

  • reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura penale;
  • reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina  verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati;
  • reati diretti al reclutamento di persone  da destinare  alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attività illecite;
  • reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo  III,  sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.  633,  relativi  alla  tutela  del diritto di autore;
  • reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice  penale, nonché dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio  1948,  n. 66, e dall’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.

Alcuni dei reati elencati sono evidentemente più gravi di altri. Si pensi ad esempio al reati di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione. Si tratta di una fattispecie che contiene chiaramente un giudizio molto maggiore rispetto, ad esempio, allo spaccio di lieve entità. È dunque giusto che reati particolarmente gravi siano equiparati a ipotesi molto più lievi? A tale domanda ha risposto la Corte Costituzionale nei termini che vedremo.

Cosa prevede la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023?

La sentenza n. 88/2023 della Consulta ha dichiarato incostituzionali gli artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 del testo unico immigrazione, nella parte in cui prevedono l’immediata ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro delle condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti e per il reato di cui all’art. 474 c. 2 del codice penale.

L’immediata ostatività per la condanna a seguito della commissione di tali lievi reati è infatti, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale, contraria all’art. 8 CEDU, che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Consulta ha riconosciuto come non sia giusto che un cittadino straniero che si trovi in Italia da molto tempo e abbia commesso, magari anni addietro, lievi reati, sia automaticamente sradicato dal proprio contento sociale.

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Cosa comporta la dichiarazione di incostituzionalità?

A seguito della sentenza di incostituzionalità, il rinnovo del permesso di soggiorno potrà essere negato, in caso di condanna del richiedente per i reati di spaccio di lieve entità e vendita di merci contraffatte, soltanto a seguito di un motivato giudizio sulla sua pericolosità sociale effettuato dalla questura. 

Facendo propri principi espressi dalla Corte EDU, la Consulta ha riconosciuto l’importanza di alcuni elementi, quali:  la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Nel caso in cui esistano tali indici, la questura è chiamata a effettuare un vero e proprio bilanciamento tra la pericolosità sociale del prevenuto e il suo diritto a rimanere in Italia, motivando adeguatamente la propria decisione.

Qui un riassunto della sentenza. 

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