Protezione internazionale: ampliata nuovamente la lista dei Paesi di origine sicuri

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con decreto del 7 maggio 2024, ha aggiornato la lista dei Paesi di origine sicuri. Cosa cambia nella procedura per i richiedenti protezione internazionale che provengono da questi Paesi? Vediamolo insieme. 

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1. Che cosa si intende per un Paese di origine sicuro?

Secondo il d.lgs 25/2008, “uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.

2. Quali paesi stati aggiunti dal decreto del 7 maggio 2024?

Con il decreto del 7 maggio 2024 sono stati aggiunti alla precedente lista (che è stata confermata) i seguenti paesi, prima ritenuti non sicuri: Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto,  Perù, Sri Lanka.

La precedente lista dei Paesi di origine sicuri, aggiornata al 2023, prevedeva: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia. È stata inoltre confermata l’eliminazione definitiva dell’Ucraina dall’elenco.

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3. Uno straniero proveniente da un Paese sicuro può richiedere la protezione internazionale?

Certamente. Essere un cittadino di un Paese considerato sicuro non impedisce di presentare la richiesta e l’eventuale ottenimento della protezione internazionale in Italia.

4. Ci sono delle differenze nella procedura rispetto alle richieste dei cittadini di altri Paesi?

Sì. Sebbene non sia preclusa la domanda di protezione internazionale a chi proviene da un Paese considerato sicuro, ci sono delle evidenti differenze rispetto alla procedura che segue la richiesta presentata, invece, da un cittadino proveniente da un Paese non inserito nella lista. 

Innanzitutto, non vale la procedura ordinaria prevista per la protezione internazionale. Tali domande sono infatti sottoposte alle procedure accelerate caratterizzate da tempi strettissimi sia per la commissione territoriale, sia per l’eventuale ricorso davanti all’autorità giudiziaria. Quest’ultimo, poi, non sospende il decreto di espulsione, con la conseguenza che si può essere rimpatriati prima della sentenza.

Infine, un’altra rilevante differenza è che la domanda può essere rigettata per manifesta infondatezza se il richiedente non dimostri l’esistenza di gravi motivi per considerare, in casi personali particolari, il suo Paese di origine non sicuro in caso di rimpatrio. 

5. L’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi di origine sicuri ha effetto per le domande di protezione internazionale presentate prima del 7 maggio 2024?

No. L’inclusione di uno Stato nella lista dei Paesi di origine sicuri non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto, che quindi seguiranno la procedura ordinaria prevista per gli Stati considerati non sicuri. 

6. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?

Se avete intenzione di fare richiesta di protezione internazionale e provenite da un Paese che è stato inserito nella lista delle nazioni ritenute sicure, al fine di evitare un rigetto è necessario presentare una domanda che illustri in modo completo la propria situazione personale e che dimostri i gravi motivi per cui il rimpatrio nel proprio paese di origine è da considerare non sicuro. 

Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la presentazione della domanda di protezione internazionale, e tutto ciò che ne consegue.

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