PROTEZIONE SPECIALE: È ANCORA POSSIBILE CONVERTIRLA IN LAVORO?

Il decreto Cutro ha cancellato la possibilità di convertire i permessi per protezione speciale, permettendola ancora tuttavia in alcuni casi. La norma, però, non è molto chiara e ha dato vita a interpretazioni contrastanti. Vediamo di cosa si tratta.

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1. La protezione speciale dopo il decreto Cutro

Il d.l. 20/2023, cosiddetto “decreto Cutro” ha profondamente modificato la protezione speciale. La novella ha agito direttamente sull’art. 19 del testo unico immigrazione, eliminando il terzo e quarto periodo. Le norme cancellate prevedevano espressamente la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in caso di legami familiari sul territorio italiano o in caso di comprovato raggiungimento di un buon livello di integrazione. Oggi, dopo le citate modifiche, è rimasta soltanto la previsione che collega il riconoscimento della protezione speciale al rispetto di obblighi di carattere costituzionale e internazionale dello Stato italiano.

Qui una nostra guida sulle modifiche della protezione speciale da parte del decreto Cutro. 

2. La limitazione delle ipotesi di conversione da parte del decreto Cutro

Il d.l. 20/2023 ha modificato l’articolo 6, comma 1-bis del testo unico immigrazione eliminando le lettere b)  e  h-bis), che permettevano la conversione in lavoro dei permessi per protezione speciale e cure mediche. I permessi per protezione speciale rilasciati a partire dall’entrata in vigore del d.l. Cutro, avvenuta il 6 maggio 2023, non possono dunque più essere convertiti in lavoro.

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3. La convertibilità dei permessi per protezione speciale rilasciati prima del decreto Cutro

L’art. 7 c. 3 del d.l. 20/2023 prevede che i permessi per protezione speciale già rilasciati  ai  sensi  degli abrogati terzo e quarto periodo dell’art. 19 (prima dell’entrata in vigore del d.l. Cutro) sono convertibili  “se ne ricorrono i requisiti di legge”. L’interpretazione di quesa norma non è chiara. La previsione configge infatti con la citata abrogazione dell’articolo 6 comma 1-bis, lettere b)  e  h bis) del testo unico immigrazione. Ci si potrebbe chiedere come possano esistere i “requisiti di legge” se la legge stessa esclude ora del tutto la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale. D’altro canto, però, l’interpretazione letterale dell’art. 7 c. 3 del decreto Cutro,  che è sempre da preferire, lascia chiaramente intendere che i permessi per protezione speciale rilasciati ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 19 sono ancora convertibili. Ci sono comunque degli ostacoli. Non è sempre facile, infatti, sapere se il proprio permesso per protezione speciale è stato rilasciato proprio sulla base delle norme abrogate. Ciò è vero in special modo nel caso in cui la protezione speciale sia stata richiesta direttamente al Questore e sia stata dunque rilasciata sulla base del parere della Commissione territoriale. Tale parere non viene consegnato automaticamente al richiedente, ma per ottenerlo è necessario richiedere l’accesso agli atti. 

4. La circolare del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2023

Con una recente circolare, il Ministero ha affermato che non sono più convertibili le istanze di protezione speciale presentate dopo il 4 maggio 2023. Sulla base di questa semplice affermazione, piuttosto discutibile in quanto il d.l. Cutro è entrato in vigore il 6 maggio, molte questure hanno deciso di respingere anche le richieste di conversione dei permessi rilasciati prima del d.l. 20/2023. Si prevede dunque che molte richieste verranno respinte e ciò comporterà una grande crescita del contenzioso in Tribunale. Il lato positivo è che tali ricorsi potranno concludersi con provvedimenti utili a modificare le prassi illegittime delle Pubbliche amministrazioni. 

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Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la richiesta di conversione del permesso per protezione speciale. Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Miramonte n. 9 e a Pesaro in Via Genova 25.

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