Cosa prevede il nuovo decreto-legge per i cittadini provenienti da paesi a rischio (Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh)? Vediamolo insieme.
1. Novità in tema di paesi a rischio: Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka
L’articolo 3 del cosiddetto Decreto Flussi 2025 (D.Lgs. 145/2024) apporta varie modifiche alla disciplina sull’ingresso in Italia di stranieri per motivi di lavoro, introducendo una nuova categoria di Stati e territori considerati ad “elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge” in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Tali territori sono individuati in via preliminare e le disposizioni rimarranno invariate per questi paesi fino al 31 dicembre 2025. La lista verrà aggiornata con decreto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’articolo prevede, in primo luogo, che l’efficacia dei nulla osta già rilasciati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) sia sospesa. Allo stesso modo, è prevista la sospensione del rilascio di nuovi nulla osta richiesti a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge, fino alla conferma espressa da parte del SUI dell’esito positivo delle verifiche previste dal decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286 (art. 24-bis) circa il rispetto dei requisiti in relazione alle condizioni di lavoro e permanenza previste e alle caratteristiche dell’azienda richiedente. Tali controlli sono volti a confermare (o meno) la congruità dei requisiti concernenti l’osservanza da parte del datore di lavoro delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, del numero delle richieste presentate, della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del tipo di attività svolta dall’impresa, come del numero dei dipendenti (inclusi coloro che hanno già stipulato un contratto di soggiorno con il datore di lavoro in corso di validità).
Viene infatti indicato che, a differenza della procedura di automatico rilascio del nulla osta una volta decorsi 60 giorni dalla richiesta in assenza di rilevazione e/o presentazione di elementi ostativi da parte del SUI (art. 22, commi 5 e 5.01 decreto legislativo 286/1998 (TUI)), tale criterio non si applichi qualora il datore di lavoro richieda il nulla osta per i cittadini provenienti da questi tre paesi.
Al tempo stesso, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro in Italia conseguenti ai nulla osta pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi a tempo indeterminato. Viene fatta eccezione per i visti già rilasciati.
2. Contesto e motivazioni delle modifiche alla procedura flussi
Nel comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dei ministri il 4 giugno 2024 vengono riportate le motivazioni che hanno spinto all’adozione dell’articolo 3 del decreto-legge.
Nella sua informativa al Consiglio, il Presidente ha mostrato che i dati emersi tramite attività di monitoraggio dimostrano sia l’esistenza di discrepanze tra le domande presentate nei click-day ed il numero effettivo di contratti di soggiorno stipulati negli ultimi tre anni, che come in alcuni territori “il numero di richieste è enorme rispetto alla capacità di assorbimento del tessuto produttivo locale”.
La conclusione a cui si è giunti è che “i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare”, gestiti per mano della criminalità organizzata. Ipotesi avvalorata, secondo il Primo Ministro, dal fatto che “la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del ‘Decreto Flussi’ proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro”, oltre ad essere “anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi cinque mesi di quest’anno”. Il Presidente ha presentato perciò un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per poter avviare una o più indagini in merito.
Il fine dell’introduzione della nuova categoria di Stati e territori sembra essere quindi quello di permettere che vengano svolti tutti i controlli preliminari necessari ad accertare soprattutto che ci sia la reale intenzione di contrarre un rapporto di lavoro (quindi che la richiesta venga presentata per i fini per cui è stata creata) prima del rilascio del nulla osta e del visto necessario, e combattere inoltre il presunto coinvolgimento di organizzazioni criminali che favoriscano l’immigrazione irregolare.
Nel comunicato stampa vengono inoltre forniti dati sulle domande presentate dai datori di lavoro divise per anno, tipo di contratto di lavoro e settore, oltre ai dati relativi ai contratti di soggiorno stipulati ed i visti di ingresso per lavoro in base alla nazionalità dei richiedenti (pp 4-7). Il comunicato non fa menzione dei criteri su cui la classificazione di tali territori “a rischio contraffazione” si basi.
Queste sono le motivazioni presentate dal Comitato dei ministri, sebbene associazioni quali A Buon Diritto, ActionAid, Asgi, Federazione Chiese Evangeliche Italiane (Fcei), Oxfam, Arci, Cnca, Cild, Fondazione Casa della carità Angelo Abriani – con il sostegno di decine di organizzazioni – sostengono che la normativa vigente stessa sia la prima causa delle irregolarità, dato che si basa su un principio anacronistico di incontro tra domanda e offerta a distanza, quando nel contesto italiano l’incrocio avviene per conoscenza personale, oltre all’impraticabilità dei click day per sopperire al vero fabbisogno di manodopera. Si veda per approfondimento il report presentato da EroStraniero.
3. Implicazioni e conseguenze per i cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka
Si evidenzia come il nuovo decreto non preveda un termine predefinito per il rilascio del nulla osta nel caso di questi tre paesi. Infatti, la procedura di silenzio assenso prevista dall’articolo 22, comma 5.01 TUI per l’emissione del nulla osta da parte del SUI nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda indipendentemente dall’esito dei controlli endoprocedimentali non varrà e l’attesa si protrarrà per un periodo di tempo non precisato (“fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste” [art. 3 comma 2 D.Lgs. 145/2024]). Con la modifica, quindi, si intende dare maggiore garanzia preventiva circa la compatibilità delle richieste con i criteri prestabiliti, a discapito delle tempistiche.
Per quanto riguarda lo status dei cittadini o residenti dei paesi in questione, le rispettive ambasciate italiane hanno già provveduto ad avvisare pubblicamente circa la sospensione delle procedure già avviate per l’ottenimento del visto di ingresso per motivi di lavoro e all’impossibilità di presentare nuove domande per tali visti fino al rilascio dei nulla osta, la cui procedura è a sua volta sospesa.
Qui un link alle comunicazioni pubblicate dalle ambasciate di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.
In termini pratici, i cittadini di tali paesi già in possesso del nulla osta non potranno farne uso fino a nuovo avviso, mentre coloro che hanno già richiesto il rilascio del visto d’ingresso dovranno attendere l’esito dei controlli prima di poterlo ottenere. Il rischio più evidente è che un possibile rapporto di lavoro già programmato non si concretizzi, o che non si possa programmare affatto per un periodo di tempo indeterminato, in quanto un datore di lavoro interessato e bisognoso di manodopera nel breve termine si troverà costretto o tentato a rivolgersi a cittadini/residenti di altri paesi. Questo implica, inoltre, un rischio per i lavoratori già presenti sul territorio italiano che vogliono regolarizzare la loro situazione o che sono già legalmente residenti, ma vorrebbero ottenere un permesso dalle condizioni più favorevoli (per motivi di lavoro).
4. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?
Se avete intenzione di presentare o avete già presentato la precompilazione della richiesta flussi per assumere un lavoratore/una lavoratrice proveniente da un paese “caratterizzato da un elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione falsa o in assenza dei presupposti di legge”, ossia Bangladesh, Pakistan o Sri Lanka, un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale.
Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Cesare Battisti 33 e a Pesaro in viale della Vittoria n. 161.