Le differenze tra unioni civili e coppie di fatto non sono spesso chiare, così come poco conosciute sono le diverse possibilità di regolarizzazione legate a ciascuna delle due figure. Scopriamole insieme.

1. Cos’è un’unione civile?
L’unione civile è una formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso e realizzata mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1 co 2 l. 76/2016). Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; inoltre, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Infine, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
2. Cos’è una coppia di fatto?
Costituiscono una “coppia di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1 co 36 l. 76/2016). Gli appartenenti a una coppia di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 co 50 l. 76/2016).

3. Unione civile e richiesta di cittadinanza italiana
La persona straniera unita civilmente con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana alle medesime condizioni previste dall’art. 5 della legge sulla cittadinanza (l. n. 91/1992) per coloro che hanno contratto matrimonio, trascorsi 2 anni di residenza in Italia o, se residente all’estero, passati 3 anni dalla unione civile. Tale equiparazione è prevista dall’art. 1 co 20 l. 76/2016 che prescrive l’applicabilità delle norme in cui siano contenute le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
4. Coppie di fatto: come ottenere il permesso di soggiorno
Il partner straniero di un cittadino dell’Unione Europea in una coppia di fatto ha diritto all’ingresso e al soggiorno nello stato italiano a condizione che la relazione sia attestata con documentazione ufficiale (art. 3 d.lgs. 30/2007). Questa attestazione è possibile realizzarla attraverso la stipula di un contratto di convivenza che deve essere autenticato da un notaio o da un avvocato e poi registrato presso il comune di residenza (art. 1 co. 52 l. 72/2007).
Il richiedente può ottenere due diversi tipi di permesso di soggiorno. Il primo è detto «carta di soggiorno», ha una durata di 5 anni (art. 10 d.lgs. 30/2007) ed è possibile richiederlo quando il partner cittadino europeo abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione (art. 23 co 1 d.lgs. 30/2007). Il secondo, invece, è un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia, ha una durata di 5 anni ed è rilasciabile qualora il partner cittadino italiano non abbia esercitato il diritto alla libera circolazione. I due permessi hanno caratteristiche differenti sia in termini di procedura per l’ottenimento che di conseguenze per il rinnovo, con sviluppi che potrebbero portare a dei profili di criticità e disuguaglianze.
5. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?
Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la richiesta di permesso di soggiorno e di Cittadinanza italiana.
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