Nuovi limiti alla cittadinanza per discendenza (Iure Sanguinis): si può ancora chiedere?

Con il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 il Governo ha introdotto disposizioni urgenti in materia di cittadinanza applicando una stretta all’operatività dello ius sanguinis. Vediamo di cosa si tratta.

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1. La cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) prima del decreto-legge n. 36/2025

L’art. 1 della legge sulla cittadinanza (l. 91/1992) prevede l’acquisizione della cittadinanza per  nascita da padre o madre italiani.  

Questa norma aveva permesso, sino al 27 marzo 2025, di acquisire iure sanguinis lo status di  cittadini italiani anche a coloro che non avevano alcun legame effettivo con il territorio italiano e  che però avessero un avo in linea retta con cittadinanza italiana.

2. La cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) dopo l’introduzione del decreto-legge n. 36/2025

Con il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 il Governo ha introdotto disposizioni urgenti in  materia di cittadinanza applicando una stretta all’operatività dello ius sanguinis.  Il decreto ha stabilito l’introduzione di un nuovo articolo nella legge n. 91/1992 secondo cui si  dovrà considerare privo della cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di altra  cittadinanza, salvo che egli sia figlio di un genitore (o adottante) cittadino italiano nato in Italia o  che è stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi prima della data di nascita o di  adozione del figlio o, in alternativa, salvo che il nonno del richiedente sia stato cittadino italiano  nato in Italia.  

Con la nuova norma, quindi, non è più possibile per i discendenti di grado superiore al secondo  accedere alla cittadinanza iure sanguinis. 

In ogni caso sono fatte salve tutte le richieste di cittadinanza presentate agli uffici consolari, al  sindaco o con domanda giudiziale entro le 23:59 del 27 marzo 2025 in forza della previgente  normativa. 

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3. Le ragioni a fondamento delle modifiche sulla trasmissione per discendenza (iure sanguinis) della cittadinanza

Le ragioni alla base di questo cambio di rotta sono da individuarsi, secondo il Governo, nella  necessità che sussista un vincolo effettivo con la Repubblica che, qualora mancasse esporrebbe la  nazione ad un “rischio serio e attuale per la sicurezza nazionale” oltre che per gli Stati membri  dell’Unione Europea e dello spazio Schengen.  

Alla luce di ciò si spiegherebbe la necessità di condizionare la trasmissione della cittadinanza “a  chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica” onde evitare, tra l’altro  l’intrinseca irragionevolezza di riconoscere la cittadinanza a soggetti che siano privi di vincoli  effettivi con la Repubblica.

4. Ulteriori decisioni in materie di trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)

Con il medesimo comunicato stampa con cui informa dell’approvazione del suddetto decreto-legge,  il Consiglio dei Ministri riferisce dell’approvazione di due disegni di legge che intervengono a loro  volta sull’acquisizione della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani (iure sanguinis) e i  relativi servizi prestati sinora dai consolati.  

In particolare, con il primo disegno si punta a consolidare le disposizioni previste dal decreto-legge  n. 36/2025 attraverso l’introduzione del principio internazionale del “legame effettivo” tra la  persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo  con il Paese che la conferisce. La previsione di tale principio risponderà alla duplice esigenza di  mantenere dei legami con l’Italia e incoraggiare l’immigrazione di ritorno dei discendenti degli  emigrati italiani da un lato e la necessità che l’acquisto e il mantenimento della cittadinanza italiana  sia ancorata a vincoli effettivi con la Repubblica e con il suo territorio.  

Con il secondo disegno di legge approvato, invece, si prevede l’istituzione di un ufficio speciale  centralizzato alla Farnesina competente a ricevere le richieste di cittadinanza al posto del consolato. 

Obiettivo della modifica sarebbe quello di rendere più efficienti le procedure in particolare rispetto  all’erogazione dei servizi per chi è già cittadino. 

5. È ancora possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)?

Nell’emanare il nuovo decreto legge il Governo non ha considerato due tipologie di richiedenti: i  cittadini stranieri che hanno già maturato i requisiti per la richiesta di cittadinanza italiana e, tra  questi, coloro che hanno tentato invano di prendere appuntamento con l’ufficio consolare  competente per presentare la domanda.  

La cittadinanza italiana è un cosiddetto diritto acquisito. Quando se ne richiede il riconoscimento al  Comune di residenza, all’Ufficio consolare o al Giudice, questi si limitano ad accertare la già  maturazione dei requisiti e, di conseguenza, il possesso della cittadinanza. In poche parole, la  decisione non genera la cittadinanza da zero, ma semplicemente ne accerta l’esistenza. Secondo  l’art. 24 della Costituzione, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi  legittimi. Ciò significa che, in linea di principio, chi ha maturato un diritto come quello alla  cittadinanza deve avere la possibilità di richiederne al Giudice la tutela, anche se la legge  sembrerebbe non permetterlo più.  

Ciò è maggiormente vero per i cittadini stranieri che, in possesso dei requisiti per la cittadinanza,  hanno richiesto senza successo un appuntamento all’ambasciata o al consolato per farne la richiesta.  Questi soggetti non hanno potuto fare domanda di accertamento della cittadinanza italiana prima  dell’entrata in vigore del nuovo decreto non per propria colpa, ma a causa degli illegittimi ritardi  dell’amministrazione. È dunque necessario che gli stessi ricevano tutela e dunque possano  legittimamente richiedere l’accertamento giudiziale del proprio diritto.




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