La cittadinanza italiana per residenza: come richiederla e quali sono i requisiti

Tra le varie modalità di ottenimento della cittadinanza italiana, quella per residenza è sicuramente tra le più utilizzate. Ma quali sono i requisiti necessari? E come richiederla? Vediamolo insieme

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1. Cos’è la cittadinanza italiana per residenza?

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza è disciplinato dall’art. 9 della legge 91 del 5 febbraio 1992 ed è una possibilità concessa allo straniero che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un determinato numero di anni, dimostrando integrazione e assenza di pericoli per la sicurezza dello Stato.

2. Quali sono i requisiti principali?

I requisiti cambiano a seconda della situazione personale e della nazionalità del richiedente. In linea generale, lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo:

  • 10 anni di residenza legale e continuativa per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f)
  • 4 anni di residenza legale e continuativa per i cittadini dell’UE (art. 9 lett. d);
  • 5 anni di residenza legale e continuativa per gli apolidi (art. 9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c. 2);
  • 5 anni di residenza legale e continuativa dall’adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9 lett. b);
  • 5 anni di residenza legale e continuativa dall’ottenimento della cittadinanza da parte del genitore per i figli maggiorenni di cittadino straniero che ha acquisito la cittadinanza italiana (naturalizzato);
  • 3 anni di residenza legale e continuativa per lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita(art. 9 lett. a);
  • 3 anni di residenza legale e continuativa per gli stranieri nati in Italia (art. 9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art. 9 lett. c).

Ad ogni modo, la concessione della cittadinanza è subordinata non solo alla durata e alla regolarità del soggiorno, ma si richiede anche il possesso di un reddito sufficiente (stabile e adeguato negli ultimi tre anni), un’adeguata conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al livello B1 e l’assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.

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3. Lo straniero nato in Italia ha delle agevolazioni per l'ottenimento della cittadinanza italiana?

Sì. Gli stranieri nati in Italia e residenti in modo continuativo dalla nascita possono presentare domanda di cittadinanza a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, con un requisito temporale ridotto a 3 anni. È importante che la residenza sia stata sempre mantenuta senza interruzioni.

4. È necessario dimostrare un reddito?

Assolutamente sì. Al momento della richiesta di cittadinanza italiana l’interessato deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai tre anni precedenti alla domanda. L’importo minimo richiesto, variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare, è pari a circa € 8.263 euro per il richiedente singolo (valore aggiornato annualmente), incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. In caso di redditi bassi, è possibile cumulare quelli del coniuge o dei familiari conviventi che vanno contestualmente allegati alla domanda.

5. Sulla conoscenza della lingua italiana

Per poter richiedere la cittadinanza italiana è necessario essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed è richiesto il livello minimo L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).

  • Tale requisito può essere dimostrato mediante:
  • Titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
  • Certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
  • Università degli studi di Roma Tre- CERT.IT;
  • Università per stranieri di Perugia – CELI;
  • Università per stranieri di Siena – CILS;
  • Società Dante Alighieri – PLIDA;
  • Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti).

Ad ogni modo, in alcuni casi specifici è prevista l’esenzione dall’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana. È il caso, ad esempio, del titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del T.U.I., oppure di chi presenti un’apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall’età, da patologie o da disabilità.

6. In sintesi: qual è la documentazione necessaria per presentare la domanda?

La domanda si presenta online sul portale del Ministero dell’Interno a condizione che vi siano tutti i documenti richiesti:

  • Certificato di nascita tradotto e legalizzato/apostillato dall’Ambasciata/Consolato del paese di origine;
  • Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato/apostillato (nel caso di residenze in paesi diversi da quelli di origine è necessario anche richiedere il certificato penale di quel paese);
  • Permesso di soggiorno e documento di identità italiani (se si è cittadini Europei al posto del permesso di soggiorno è richiesta l’attestazione di presenza permanente rilasciato dal comune di residenza);
  • Codice fiscale;
  • Dichiarazione dei redditi (o documentazione reddituale come CU o CUD) degli ultimi tre anni;
  • Certificato di conoscenza della lingua italiana (livello B1 o superiore);
  • Ricevuta di pagamento del contributo di 250,00 €;
  • Marca da bollo da 16,00 €.

Importante ricordare che la validità del certificato penale emesso da un paese straniero è di 6 mesi.

7. Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

Una volta presentata, la domanda viene istruita dalla Prefettura competente, che provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In caso di carenze documentali, il richiedente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, una notifica di rifiuto con l’indicazione puntuale delle irregolarità riscontrate (es. mancanza del timbro di apostille sul certificato di nascita). In tal caso, è consentito ripresentare l’istanza, corredandola della documentazione corretta, senza dover nuovamente versare il contributo unificato e la marca da bollo.

Superata positivamente questa fase, la Prefettura acquisirà il parere della Questura competente, con riferimento all’eventuale sussistenza di precedenti penali o di altri motivi ostativi. Se a questo punto vengono rilevate delle irregolarità, l’Amministrazione provvederà all’invio di un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, assegnando al richiedente un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o integrazioni.

8. Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza?

Il termine massimo previsto dalla normativa attuale è di 3 anni dalla presentazione della domanda (ai sensi del DL 130/2020). Tuttavia, nella pratica, i tempi sono spesso più lunghi. In caso di ritardi ingiustificati, è possibile inviare un sollecito formale oppure presentare un ricorso per silenzio inadempimento dinanzi al TAR competente.

9. Qual è l’ultimo passaggio in caso di esito favorevole?

In caso di esito favorevole, il Ministero dell’Interno emette un decreto di concessione della cittadinanza italiana che viene notificato al richiedente. Entro 6 mesi dalla notifica il nuovo cittadino deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Solo dopo il giuramento, la cittadinanza italiana si considera effettivamente acquisita.

10. Qualche curiosità in più

L’assenza di interruzioni nella residenza è fondamentale: anche un’iscrizione anagrafica tardiva o un’espulsione temporanea possono comportare la perdita del diritto. È comunque possibile colmare “buchi” di residenza. In questo caso è consigliabile rivolgersi a un professionista.
Se il richiedente cambia residenza durante l’istruttoria, la domanda resta comunque valida, ma i tempi potrebbero allungarsi. Inoltre, in tal caso, è necessario aggiungere tutte le date di inizio e fine di ogni indirizzo di residenza che si è cambiato.
I minorenni conviventi possono ottenere la cittadinanza automaticamente al momento del giuramento del genitore.

Qualora il cognome indicato nei documenti di identità non coincida con quello riportato nel certificato di nascita, è necessario allegare idonea documentazione attestante il cambio di cognome (ad esempio, il certificato di matrimonio dal quale risulti che, al momento del matrimonio, il cognome è stato modificato).

11. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?

Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la richiesta di permesso di soggiorno e di Cittadinanza italiana. 

Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Cesare Battisti 33 e a Pesaro in Viale della Vittoria 161.

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